Formazione sulla sicurezza: il nuovo Accordo Stato-Regioni chiarisce i tempi per i lavoratori neoassunti

Stop ai fraintendimenti: la formazione deve precedere l’inizio delle attività lavorative.

Per anni uno dei temi più discussi nel campo della sicurezza sul lavoro ha riguardato la tempistica della formazione destinata ai lavoratori appena assunti. Al centro del dibattito, una frase contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che indicava il completamento del percorso formativo “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

Una formulazione che, nel tempo, ha generato interpretazioni ambigue e spesso errate. Alcuni datori di lavoro avevano inteso il limite dei 60 giorni come un’autorizzazione implicita a rinviare l’erogazione della formazione, consentendo ai neoassunti di iniziare a lavorare anche senza una preparazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

La formazione va fatta prima dell’ingresso in mansione

Un chiarimento importante arriva dal riferimento normativo principale: l’articolo 37, comma 4, del D. Lgs. 81/08. Il testo è inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore venga adibito a mansioni, specialmente se queste comportano rischi specifici. In altre parole, il termine dei 60 giorni rappresentava un limite massimo per concludere il percorso formativo, ma non legittimava in alcun modo l’impiego di personale non formato.

La giurisprudenza, in più occasioni, ha confermato questo principio, ribadendo come l’avvio dell’attività lavorativa senza una formazione preventiva sia in contrasto con le norme fondamentali di tutela della salute.

Il nuovo Accordo 2025 elimina ogni dubbio

Il 17 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, che ha abrogato il precedente testo del 2011 e ha finalmente chiarito la questione in modo definitivo. Nella nuova formulazione non compare più il riferimento ai 60 giorni e si stabilisce chiaramente che la formazione deve essere completata prima dell’assegnazione alla mansione.

Una presa di posizione netta che rafforza la centralità della prevenzione e della preparazione dei lavoratori prima dell’esposizione a qualsiasi tipo di rischio professionale.

Nessuna ambiguità: il lavoratore va formato subito

Con il nuovo Accordo, ogni possibilità di interpretazione errata viene meno: la formazione deve essere erogata immediatamente all’ingresso del lavoratore in azienda, e comunque prima dell’inizio dell’attività. Un obbligo chiaro per i datori di lavoro, che devono agire nel pieno rispetto della normativa.

Come si articola la formazione obbligatoria

Il percorso formativo previsto anche dal nuovo Accordo si struttura in due moduli:

  • Formazione generale (almeno 4 ore), obbligatoria per tutti i settori;
  • Formazione specifica, della durata variabile, in base al codice ATECO e al livello di rischio dell’attività.

È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, con contenuti che riguardano evoluzioni normative, approfondimenti tecnici, gestionali e organizzativi.

Per garantire il rispetto degli obblighi normativi e la massima tutela dei lavoratori, Eco Tech Group srl propone un’ampia offerta di corsi in aula, videoconferenza ed e-learning specifici per il livello di rischio dell’attività.

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