Formazione obbligatoria per l’area professionale del Soccorso Stradale
Le Parti convengono che la formazione per i profili professionali di:
- Coordinatore del Soccorso Stradale /Assistente di Centro
- Operatore del Soccorso Stradale – Manovratore di braccio – operaio specializzato provetto
- Operatore di Soccorso Stradale pesante – Gruista Soccorritore – operaio specializzato provetto
- Addetto al Soccorso Stradale – operaio specializzato
- Addetto al Soccorso Stradale junior – operaio qualificato
rappresenta un obbligo di natura contrattuale connesso alla specifica attività svolta dai dipendenti delle Aziende rientranti nel settore del Soccorso Stradale. La certificazione relativa agli attestati di abilitazione/frequenza a corsi di qualificazione e aggiornamento sarà rilasciata da specifici organismi e/o Enti formativi omologati per tale attività e sarà realizzata per il tramite di Enti formativi convenzionati con le Parti Datoriali firmatarie del presente CCNL unitamente all’Associazione di categoria (ANCSA). Le Parti convengono altresì che l’attività formativa obbligatoria riferita ai profili professionali sopra indicati, dovrà in ogni caso essere nuovamente realizzata, qualora il lavoratore – pur già in possesso di idonea certificazione – venga assunto presso altra azienda rientrante nella sfera d’applicazione del presente CCNL, in quanto l’abilitazione professionale rilasciata deve necessariamente essere coerente con i sistemi di sicurezza e di organizzazione disciplinati secondo le regolamentazioni attuate da ciascuna azienda.